Sul portale integrazionemigranti.gov.it è stata pubblicata una breve rassegna di giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema Protezione Internazionale, relativa al periodo marzo aprile 2026.

Riportiamo tre decisioni tratte dalla rassegna che interessano le tematiche del progetto InLav.

Ordinanza n. 7475/2026 . Il Tribunale aveva negato la protezione speciale ritenendo che i contratti di lavoro e i corsi di formazione del richiedente fossero “scarni” e “precari”, poiché iniziati mentre aveva solo un permesso provvisorio da richiedente asilo. La Cassazione ribalta la logica: il fatto di darsi da fare e iniziare un percorso di inserimento proprio mentre si ha un permesso precario dimostra la buona volontà dello straniero e la sensibilità a integrarsi. Per ottenere la tutela complementare, rileva “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale”.

Particolarmente rilevanti in materia di tratta e sfruttamento lavorativo sono le seguenti ordinanze.

Ordinanza n. 8304/2026 in cui la Cassazione chiarisce che di fronte a indicatori di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il giudice ha l’obbligo di attivare la procedura di referral (sospendere il giudizio e rinviare la persona a un ente anti-tratta per l’identificazione formale). Inoltre, la valutazione del rischio in caso di rimpatrio non deve limitarsi al pericolo di re-trafficking (essere nuovamente rapita dai trafficanti), ma deve estendersi al rischio di subire gravi discriminazioni o vessazioni sociali dovute alla sua vulnerabilità.

Ordinanza n. 6578/2026, rilevante perché si focalizza sulla vulnerabilità maturata nel Paese di accoglienza (Italia). Il richiedente ghanese era stato vittima di caporalato e grave sfruttamento del lavoro in Italia, documentato da enti specializzati. La Cassazione stabilisce che il Tribunale non può liquidare le relazioni di questi enti protettivi come “meri scritti formalistici”. Il giudice deve accertare in concreto se sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo (art. 22 T.U. Immigrazione, oggi 18ter), valutando la vulnerabilità e lo sradicamento che il rimpatrio forzato comporterebbe.

 

 

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